Caso pratico
Pannelli solari termici: serve un titolo edilizio?
Risposta breve
I pannelli solari termici installati sulla copertura, fuori dai centri storici, rientrano nell'attività edilizia libera come i fotovoltaici: nessun titolo. La verifica decisiva riguarda il contesto: in centro storico tutelato, su immobile vincolato o in area paesaggisticamente protetta, l'installazione va sottoposta a verifica di tutela prima di procedere, perché pannelli e serbatoi sono visibili dall'esterno.
I casi, uno per uno
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Pannelli sulla copertura, fuori da centri storici e aree vincolate
Attività edilizia libera: nessuna comunicazione al Comune, ferme le norme di settore su impianti ed efficienza energetica e le prescrizioni del regolamento edilizio.
Scheda: Edilizia Libera - 02
Immobile vincolato, centro storico o area tutelata
La verifica va fatta voce per voce: alcune installazioni sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica (Allegato A del D.P.R. 31/2017), altre seguono la procedura semplificata.
Scheda: Edilizia Libera, ma con autorizzazioni per il vincolo
Riferimenti normativi
- D.P.R. 380/2001, art. 6attività edilizia libera
- D.M. 2 marzo 2018 (Glossario edilizia libera)elenco non esaustivo delle opere realizzabili liberamente
- D.P.R. 380/2001, art. 3, co. 1, lett. a)definizione di manutenzione ordinaria
- D.lgs. 42/2004, art. 146autorizzazione paesaggistica
- D.lgs. 42/2004, artt. 21-22autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali
- D.P.R. 31/2017, Allegati A e Binterventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o in procedura semplificata
Domande frequenti
- Il serbatoio esterno cambia la valutazione?
- Sì, può cambiarla: un accumulo voluminoso collocato in copertura o a vista incide sull'aspetto esterno molto più del pannello, ed è spesso il vero oggetto della valutazione di tutela.
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