Caso pratico
Pergolato: serve il permesso? Quando è edilizia libera
Risposta breve
Un pergolato o una pergotenda di limitate dimensioni rientra di regola nell'edilizia libera: nessun titolo edilizio. Se l'immobile è in area vincolata servono però le autorizzazioni di tutela prima di iniziare; e se il manufatto è stabile e chiuso (una tettoia fissa chiusa, un deposito in muratura) si entra nel regime delle pertinenze o della nuova costruzione.
I casi, uno per uno
- 01
Pergolato o pergotenda di limitate dimensioni, immobile non vincolato
Rientra nel Glossario dell'edilizia libera (D.M. 2 marzo 2018): si realizza senza comunicazioni al Comune, nel rispetto del regolamento edilizio e, in condominio, del decoro della facciata.
Scheda: Edilizia Libera - 02
Immobile vincolato o in area tutelata
Il titolo edilizio non serve, ma prima di montare la struttura va verificato il vincolo: alcune opere minori sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica (Allegato A del D.P.R. 31/2017), altre seguono la procedura semplificata dell'Allegato B.
Scheda: Edilizia Libera, ma con autorizzazioni per il vincolo - 03
Struttura stabile e chiusa: tettoia fissa chiusa, deposito in muratura
Non è più un pergolato: se resta entro il 20% del volume dell'edificio principale è una pertinenza, e il titolo dipende dagli strumenti urbanistici comunali; oltre quella soglia è nuova costruzione, con Permesso di Costruire.
Scheda: Pertinenza entro il 20%
Riferimenti normativi
- D.P.R. 380/2001, art. 6attività edilizia libera
- D.M. 2 marzo 2018 (Glossario edilizia libera)elenco non esaustivo delle opere realizzabili liberamente
- D.P.R. 380/2001, art. 3, co. 1, lett. a)definizione di manutenzione ordinaria
- D.lgs. 42/2004, art. 146autorizzazione paesaggistica
- D.lgs. 42/2004, artt. 21-22autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali
- D.P.R. 31/2017, Allegati A e Binterventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o in procedura semplificata
- D.P.R. 380/2001, art. 3, co. 1, lett. e.6)le pertinenze oltre il 20% del volume sono nuova costruzione; sotto tale soglia il regime dipende dalla disciplina comunale
- D.P.R. 380/2001, art. 6-bisCILA come titolo residuale
Domande frequenti
- Che differenza c'è tra pergolato e tettoia?
- Orientativamente: il pergolato è una struttura leggera e aperta, con copertura non fissa (telo retrattile, piante rampicanti); la tettoia ha copertura fissa e crea superficie coperta, per questo può richiedere un titolo edilizio. Il confine è sottile e la qualificazione dipende dal caso concreto: in dubbio, meglio la valutazione di un tecnico.
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